Art. 3.
(Eliminazione delle barriere architettoniche e aree di sosta riservata).

      1. Con il medesimo atto di cui all'articolo 1 i soggetti competenti ivi indicati devono individuare e delimitare anche un'area di parcheggio per autoveicoli condotti da persone disabili e prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche nel percorso fra l'accesso al porto, l'area dove insiste l'attracco di cui all'articolo 1 e il parcheggio.